Imu, Tasi, Tari: invariate le tariffe a Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Ligure. Questa sera saranno sottoposte al consiglio comunale di Santa Margherita Ligure le tariffe 2018. L’imu resta invariata, la Tasi viene mantenuta a zero, la Tari diminuita di un minimo nonostante l’estensione del nuovo servizio di raccolta rifiuti a tutta la città previsto per i primi mesi del 2018, spieano dal comune. <Anche quest’anno il lavoro svolto dall’assessore Valerio Costa e dagli uffici comunali ha portato a mantenere invariate le tariffe, soprattutto la Tasi che continua ad essere zero>, dice il sindaco Paolo Donadoni. <Per quanto riguarda la raccolta rifiuti, procederemo nei primi mesi del prossimo anno all’estensione a tutta la città  del nuovo servizio di raccolta ma questo non comporterà aumenti della Tari. Abbiamo molto lavorato con gli uffici sia per fornire un servizio uniforme e funzionale su tutto il territorio cittadino, sia per non aggravare l’impegno economico dei cittadini e siamo riusciti a centrare entrambi gli obiettivi>. Ecco di seguito il dettagllio delle aliquote Imu:

 

aliquota 1,06 per cento (dieci virgola sei per mille) come aliquota base, valida nella generalità delle fattispecie impositive, con le esclusioni di quanto specificato nei seguenti punti:

1)         0,3 per cento (tre per mille) da applicare:

alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, con detrazione     di euro  200,00 classificate nella categoria catastale A1 – A8 e A9;

2)         aliquota 0,66 per cento (sei virgola sei per mille) per le abitazioni  concesse in locazione a soggetti residenti in tale unità immobiliare, con contratto registrato 4+4 oppure 3+2;

3)         aliquota 0,46 per cento (quattro virgola sei per mille) per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado e collaterali di secondo gradoove gli stessi hanno stabilito la propria residenza, a condizione che vi sia la dimora abituale oltre l’abbattimento della base imponibile del 50% se ricorrono le condizioni previste dalla norma richiamata dall’art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 e previa presentazione della dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti;

4)         aliquota 0,76 per cento (sette virgola sei per mille) per le unità immobiliari delle categorie catastali D2, D3, D6, D8, A10, C1, C2 e C3 a condizione che il proprietario, persona fisica o giuridica,  sia anche il titolare della attività economica svolta in tale unità immobiliare oppure costituisca la maggioranza dei soci della società che conduce l’attività commerciale in esso svolta.

Per le unità censite in D2 è necessario inoltre che tale unità non rimanga chiusa per più di 90 giorni all’anno

L’agevolazione sarà concessa solo a seguito di autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti sopra richiesti,  da presentarsi a pena di decadenza dal beneficio entro il 31 gennaio dell’anno successivo);

5)         aliquota 0,86 per cento (otto virgola sei per mille)  per le categorie catastali C1 – C2 e C3 locate con contratto registrato 6+6 o ultranovennale;

6)         aliquota 0,96 per cento (nove virgola sei per mille) per:

–       le aree fabbricabili;

–       le unità immobiliari censite in categoria C, esclusi quelli ricadenti nei punti 4) e 5)  e esclusi quelli adibiti a pertinenza delle abitazioni di residenza;

7)          aliquota 0,56 per cento (cinque virgola sei per mille) per le abitazioni locate tramite intervento dell’Agenzia Sociale per la Casa