Rimozione delle barche dal porto di Rapallo, ecco come fare nell’ordinanza della capitaneria

Tigullio. Ordinanza per la rimozione delle barche dal porto di Rapallo. Il documento è firmato dal comandante della capitaneria di Santa Margherita Ligure che specifica che per consentirne le complete operazioni recupero, sarà necessario sottoporre le stesse a preventivi accertamenti tecnici da parte degli enti preposti.

L’ordinanaza stabilisce che i proprietari/armatori/comandanti delle unità affondate e/o semiaffondate negli specchi acquei attigui ed interni al porto, nonché di quelle arenate e/o parzialmente arenate nelle aree a terra attigue all’area portuale, preventivamente al trasferimento al di fuori dello specchio acqueo portuale, dovranno esibire la certificazione dell’ente tecnico attestante la relativa idoneità alla navigazione, al rimorchio ovvero al trasporto su pontone. A tal riguardo è stata acquisita la disponibilità del concessionario a mettere a disposizione un ormeggio idoneo per l’effettuazione delle visite ispettive da parte degli enti tecnici, funzionali al rilascio dell’autorizzazione al trasferimento.

La ditta/società specializzata ed incaricata di svolgere le operazioni di trasferimento interno al porto, dovrà indicare al comandante del Porto di Rapallo le modalità di esecuzione dell’intervento, la banchina e/o lo specchio acqueo appositamente e preventivamente individuato dalla direzione del porto Carlo Riva, i tempi e le date nonché i mezzi nautici che verranno impiegati. Si precisa che l’occupazione dell’ormeggio individuato dal porto Carlo Riva dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario ed indispensabile all’esperimento della visita ispettiva dell’ente tecnico, ciò al fine di non interrompere le successive ed analoghe operazioni di recupero delle altre unità.

Il trasferimento delle unità è subordinato alla conferma, da parte della direzione del porto Carlo Riva, della disponibilità della banchina. Il periodo temporale di sosta all’interno del porto  (banchina e/o specchio acqueo) deve essere quello strettamente necessario all’effettuazione delle verifiche da parte dell’ente tecnico e degli operatori. Al fine di consentire il regolare e tempestivo svolgimento delle operazioni disciplinate con la presente ordinanza e non interrompere le attività di recupero di tutte le unità affondate ed arenate, sarà cura di ciascun proprietario/armatore/comandante avere la preventiva disponibilità di un mezzo idoneo al trasferimento a rimorchio o sul pontone della propria unità, in ragione degli esiti degli accertamenti esperiti dall’ente tecnico, avendo altresì cura di avviare preliminarmente la richiesta di autorizzazione, garantendo il tempo di occupazione della banchina limitato al massimo alle 24 ore. Al termine degli accertamenti tecnici, l’unità potrà lasciare libero il punto d’ormeggio solo dopo aver acquisito l’autorizzazione prevista dall’ordinanza.

La ditta esecutrice ed il responsabile dei lavori di recupero dovranno:

  1. comunicare all’Autorità Marittima di Rapallo via radio sul CH 16 e 9 VHF, ovvero telefonicamente al n. 0185/50583, i dati dell’unità da recuperare e la posizione della stessa, l’inizio ed il termine delle operazioni di rimozione assicurando contestualmente l’ascolto radio sui predetti canali;
  2. comunicare il nominativo e la reperibilità telefonica del responsabile operativo dei lavori e del Comandante del mezzo nautico impiegato;
  3. assicurarsi, prima dell’inizio dell’attività di recupero, che gli specchi acquei/aree a terra siano liberi da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone;
  4. immediatamente interrompere lo svolgimento delle operazioni in argomento, allorquando si dovessero riscontrare eventuali presenze non autorizzate, ed informare tempestivamente le Autorità preposte;
  5. accertarsi che le condizioni meteorologiche siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni;
  6. assicurarsi che il personale operante sia munito dei previsti dispositivi individuali di protezione;
  7. sospendere o interrompere le operazioni qualora, tenuto conto della tipologia dell’attività, il mutamento delle condizioni meteorologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione;
  8. svolgere le operazioni di recupero in orario diurno;
  9. porre in essere ogni eventuale accorgimento finalizzato a prevenire ogni forma di inquinamento derivante dall’impiego dell’unità stessa, ovvero correlata allo svolgimento delle operazioni in parola con particolare riguardo alle unità da rimuovere e/o trasferire;
  10. assicurarsi che le unità impiegate espongano i segnali prescritti dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG ’72);
  11. munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di Organi o Enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti nell’attività posta in essere;
  12. utilizzare personale subacqueo con la qualifica OTS che dovrà operare nei limiti di profondità previsti dalle proprie abilitazioni ed essere iscritto nel registro tenuto ai sensi dell’art. 3 del D.M in data 13 gennaio 1979 e s.m.i. e dell’articolo 205 R.C.N.;
  13. attenersi a tutte le prescrizioni impartite dall’ordinanza n°152/2009 citata in premessa;
  14. comunicare l’inizio dell’eventuale trasferimento verso altro porto (secondo le disposizioni contenute nell’Ordinanza 310/2018).

Qualsiasi evento o circostanza straordinaria, ovvero altra eventualità potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza della navigazione, portuale e per la salvaguardia della vita umana in mare che dovesse verificarsi durante l’esecuzione dei lavori, comporterà la relativa immediata sospensione e la conseguente tempestiva informazione dell’Ufficio Locale Marittimo.

Tutte le unità in navigazione nei pressi dei mezzi nautici impiegati nelle operazioni di rimozione e/o trasferimento a rimorchio devono procedere alla minima velocità di governo ponendo particolare attenzione ai segnali mostrati dagli stessi, con rotte che non interferiscano con le suddette operazioni, mantenendosi ad una distanza di sicurezza secondo l’apprezzamento e la buona perizia marinaresca del Comandante di ciascuna unità ed adottando ogni misura aggiuntiva che garantisca il regolare svolgimento delle operazioni di recupero e rimorchio.

I proprietari di tutte le unità affondate, prima di iniziare le operazioni di recupero, dovranno esperire tutte le pratiche amministrative connesse al sinistro marittimo cui è conseguito l’affondamento dell’unità stessa.

I contravventori alla presente ordinanza, se conduttori di un’unità da diporto incorrono nell’illecito amministrativo. Negli altri casi si applicano, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, gli articoli del Codice della Navigazione.