I divieti dell’estate in tre Comuni, dalla richiesta insistente di elemosina ai bivacchi

Sono condivise, a parte qualche indicazione specifica sui luoghi, le ordinanze con cui i Comuni di Portofino, Santa Margherita e Rapallo regolamentano gli aspetti di decoro e quieto vivere per il periodo estivo: ciascuna ordinanza sarà in vigore dal momento della comunicazione in Prefettura (comunque in queste ore) sino al 31 agosto.

«Con l’incremento delle presenze sul nostro territorio nel periodo estivo – spiegano i tre sindaci Matteo Viacava, Paolo Donadoni e Carlo Bagnasco – è necessario garantire maggior sicurezza al territorio. Coordinandoci tra comuni abbiamo voluto dare una disciplina uniforme al Tigullio Occidentale che, nel rispetto per le persone, consenta di avere a disposizione uno strumento efficace per il controllo a beneficio di cittadini e ospiti. Questa sinergia segna un nuovo e importane passo sulla strada della condivisione territoriale».

La nota inviata dal Comune di Santa Margherita riassume i divieti delle ordinanze dei tre Comuni:

1)     È vietata l’attività di accattonaggio e di mendicità moleste con modalità ostinate, reiterate, continuative e insistenti o minacciose, o con modalità che comunque turbino l’incolumità e la sicurezza dei cittadini o ne impediscano e/o limitino l’accesso, la fruizione o l’utilizzo delle aree, spazi o luoghi pubblici e aperti al pubblico, su tutto il territorio comunale.

Sono altresì vietate tali attività mediante l’utilizzo di minori, anziani, disabili e lo sfruttamento di animali di affezione.

2)     È vietata l’attività di accattonaggio e mendicità, ancorché non moleste o minacciose, oppure poste in essere senza le modalità di cui sopra, svolte nei luoghi del territorio comunale di seguito indicati (qui, i luoghi specifici cambiano da Comune a Comune ):

v  all’interno e in prossimità dei mercati settimanali e giornalieri;

v  nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria;

v  nelle aree limitrofe alla Basilica cittadina ed i luoghi di culto in generale;

v  nelle aree limitrofe alle zone di imbarco del Molo Maloncello e/o del Porto (solo per Santa Margherita);

v  davanti e/o in prossimità di esercizi commerciali, uffici pubblici, scuole, istituti bancari nonché delle sedi delle istituzioni proposte al soccorso e alla sicurezza pubblica, delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea;

v  nel centro storico cittadino, principalmente caratterizzato da vie brevi e strette;

v  nella passeggiata a mare da Piazza del Sole all’area di Punta pedale (solo per Santa Margherita);

v  nei parchi e nelle aree verdi pubbliche;

v  nei parcheggi pubblici;

v  davanti o all’interno di stabilimenti balneari;

v  sulle pubbliche spiagge;

v  presso le intersezioni stradali.

3)     È vietato, bivaccare con vettovagliamenti di qualsiasi genere o con qualsiasi altro tipo di oggetto, valigia, trolley o masserizia, occupare panchine, scale, portici, edifici pubblici o soglie degli stessi, ivi compresi gli ambiti della stazione ferroviaria e portuale suolo limitrofo a qualunque spazio o area pubblica per i quali l’occupazione risulti contraria al decoro urbano.

4)     È vietato sdraiarsi o sedersi per terra nelle strade, sotto i portici, nelle piazze e giardini e altri spazi pubblici o a funzione collettiva assumendo comportamenti non consoni ai luoghi.

5)     E’ vietato nell’area di Punta Pedale, e zone immediatamente limitrofe, stazionare con bevande alcoliche e/o in stato di ubriachezza; (valida solo per Santa Margherita)
6)     al fine di garantire la tranquillità e il riposo dei residenti, fatti salvi gli eventi regolarmente autorizzati dai competenti uffici comunali, a chiunque – compresi gli esercizi pubblici – è fatto divieto di emissioni sonore oltre le ore  00.30.